Art. 90.
(Registrazione dei tumori).

      1. È istituito presso l'ISPESL il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.

 

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      2. Il registro di cui al comma 1 contiene, per ciascun lavoratore, almeno le seguenti informazioni:

          a) l'anamnesi lavorativa con l'indicazione del tipo di azienda, della mansione e della durata dell'esposizione all'agente, nonché il tipo di agente con il relativo livello di esposizione, se noto;

          b) la sede e il tipo di neoplasia.

      3. I medici competenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che redigono referti di casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni o mutageni, trasmettono all'ISPESL, tramite strutture individuate dalle regioni, copia della relativa documentazione clinica o anatomopatologica nonché quella inerente l'anamnesi lavorativa.
      4. Le modalità di tenuta del registro nonché della raccolta e della trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 sono determinate dall'ISPESL d'intesa con le regioni.